Home » Il Punto » Separazione e divorzio: cos’è cambiato con la Riforma Cartabia?
Approfondimenti

Separazione e divorzio: cos’è cambiato con la Riforma Cartabia?

20 Giugno 2024

La Riforma Cartabia – D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – ha apportato importanti modifiche alle norme che regolamentano il diritto di famiglia. Tra le principali novità vi è l’introduzione del ricorso unico per la separazione e il divorzio: il così detto “separ-orzio”. La Riforma Cartabia infatti prevede per i coniugi la possibilità di domandare la separazione e contestualmente formulare già anche la domanda di divorzio. O meglio, secondo una definizione più tecnica: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio concordatario, oppure di scioglimento del matrimonio, in caso di matrimonio civile.

Cosa non cambia con la Riforma Cartabia

La sentenza di separazione è immediatamente esecutiva. Questo significa che dalla data della sua pubblicazione i coniugi sono tenuti a rispettarne le condizioni. E la domanda di divorzio diventa procedibile soltanto quando dalla data di udienza di comparizione dei coniugi, all’esito della quale viene dichiarata la separazione, siano decorsi

  • almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale,
  • almeno 12 mesi in caso di separazione giudiziale.

I tempi per divorziare non sono quindi mutati rispetto al passato. Invece sono sensibilmente cambiati i tempi complessivi per “rimettere in moto la macchina giudiziaria” e procedere con il divorzio una volta intervenuta la separazione.

Un ricorso unico per le domande di separazione e divorzio 

Con l’introduzione dell’art. 473 bis 49 c.p.c, l’intera procedura si è semplificata e velocizzata. Infatti, prima della Riforma Cartabia erano necessari due ricorsi distinti – uno per la separazione e uno per il divorzio – con conseguente duplicazione dei compensi legali, dei tempi di redazione e deposito. Mentre dal 28 febbraio 2023, cioè da quando la riforma è entrata in vigore, le parti hanno la possibilità di proporre le domande di separazione e divorzio cumulativamente con un unico ricorso.Alla pubblicazione della sentenza di separazione, la causa viene subito rimessa sul ruolo dal giudice relatore, il numero della procedura resta il medesimo e segue un provvedimento con cui viene fissata udienza dopo sei o dodici mesi, a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale.

Nel caso in cui il Tribunale disponga udienza figurata1, viene assegnato alle parti un termine per il deposito di note conclusive scritte, sostitutive della loro partecipazione all’udienza. Ciò significa che, per l’accoglimento della domanda di divorzio, i coniugi non dovranno più presentarsi in tribunale davanti a un giudice per ribadire le loro volontà, ma potranno darne atto in una nota scritta redatta e depositata dal difensore. Nella nota verrà dichiarata la mancata riconciliazione dei coniugi e ribadita la loro volontà di divorziare alle condizioni già presentate nel ricorso introduttivo. In questo modo si guadagnano mesi e si semplifica l’iter processuale, oltre a evitare anche l’obbligatoria partecipazione dei coniugi a una o più udienze in Tribunale. I coniugi potranno comunque sempre richiedere che ogni udienza si svolga in presenza e non in forma figurata.

L’applicazione dell’art. 437 bis 49 c.p.c.

Appena l’art. 437 bis comma 49 c.p.c. è entrato in vigore, si è discusso molto di come potergli dare applicazione e non sono mancate pronunce restrittive da parte di alcuni Tribunali italiani. 

In effetti, alcuni ricorsi presentati in via consensuale da coppie di coniugi sono stati inizialmente respinti sul presupposto che la domanda cumulativa di separazione e divorzio non fosse ammissibile sempre e comunque solo in caso di ricorsi giudiziali. Oggi è stata invece chiarita e sancita l’ammissibilità del ricorso unico per separazione e divorzio anche in caso di ricorsi proposti congiuntamente.

A questo riguardo, è stata chiarificatrice la sentenza della Cass. Civ., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727 a cui la questione era stata posta con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Treviso, secondo cui: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». 

Se molti dubbi di portata applicativa con riguardo alle nuove norme appaiono oggi chiariti, ne  rimangono altri. 

Ad esempio, in caso di ricorso consensuale, ci si chiede cosa fare qualora per uno dei due coniugi o per entrambi subentri la necessità di mutare le condizioni in sede di divorzio. La domanda di divorzio non potrà allora più essere accolta in caso di modifica unilaterale delle condizioni da parte di uno dei coniugi. Diverso invece se la modifica delle condizioni si dovesse rendere necessaria alla luce di nuovi fatti intervenuti dopo la separazione e quando le nuove condizioni fossero ancora una volta frutto di accordo tra i coniugi. Solo in questo secondo caso la domanda di divorzio, alle nuove condizioni concordate tra i coniugi, potrebbe essere accolta. In questo senso si è espresso già il Tribunale di Milano con sentenza del 5 maggio 2023.

Altre novità della Riforma Cartabia per il diritto di famiglia

La riforma ha introdotto altre importanti modifiche alle norme che regolamentano il diritto di famiglia. Si pensi alla istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPFM) che diventerà operativo da ottobre 2024 e comporterà l’accorpamento in un unico ufficio di tutte le materie oggi ripartite tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare. Inoltre, l’introduzione nel codice di procedura civile degli artt. 437 bis 1 e segg. ha portato alla nascita di un rito unificato in materia di famiglia e minori

In conclusione, al netto di alcune difficoltà pratiche e applicative fisiologiche ai primi tempi di entrata in vigore di nuove norme, la Riforma Cartabia ha introdotto novità importanti nell’ottica di un maggior snellimento dei procedimenti a beneficio delle parti coinvolte.  

Note dell'articolo

1.

Si parla di udienza figurata in caso di udienza sostituita dal deposito di note scritte d’udienza ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., norma anch’essa introdotta dalla Riforma Cartabia e a cui viene fatto ricorso sempre più spesso.